Dal 14 giugno 2026 si applicano nuove regole per la produzione e l’etichettatura di confetture, marmellate e altri prodotti a base di frutta.
Le novità sono state introdotte dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1438, comunemente conosciuta come “Direttiva Colazione”.
Per le aziende produttrici è quindi importante controllare non soltanto la ricetta, ma anche la denominazione di vendita e le informazioni riportate in etichetta.
Aumenta la quantità minima di frutta
Una delle principali modifiche riguarda il contenuto minimo di frutta:
- per la confettura si passa da 350 a 450 grammi di polpa e/o purea per 1.000 grammi di prodotto finito;
- per la confettura extra si passa da 450 a 500 grammi di polpa per 1.000 grammi di prodotto finito.
Per alcuni frutti e materie prime sono previste quantità minime specifiche. La denominazione utilizzata in etichetta deve quindi essere coerente con la composizione effettiva del prodotto.
Marmellata: la denominazione riservata agli agrumi
La normativa conferma una distinzione spesso trascurata nel linguaggio comune: la denominazione di vendita disciplinata dalla normativa è “marmellata di agrumi”.
Il termine “agrumi” può essere sostituito dal nome dell’agrume utilizzato, per esempio “marmellata di arance” o “marmellata di limoni”.
La quantità minima prevista è di 200 grammi di agrumi per 1.000 grammi di prodotto finito, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall’endocarpo, cioè dalla parte interna del frutto.
I prodotti realizzati con fragole, albicocche, pesche o altri frutti non appartenenti agli agrumi devono invece utilizzare denominazioni differenti, come “confettura” o “confettura extra”, quando rispettano i relativi requisiti.
E le composte?
La denominazione “composta” non rientra tra quelle disciplinate specificamente dal Decreto Colazione e non è quindi associata, da questa normativa, a una percentuale minima generale di frutta.
Il prodotto resta comunque soggetto alle disposizioni generali del Regolamento (UE) n. 1169/2011. La denominazione e la presentazione grafica non devono indurre il consumatore in errore sulla natura, sulle caratteristiche o sulla composizione dell’alimento.
Quando la frutta viene evidenziata nella denominazione, attraverso immagini o graficamente, può essere necessario indicarne la percentuale in etichetta, secondo le regole relative all’indicazione quantitativa degli ingredienti.
Le informazioni da controllare in etichetta
Per confetture, confetture extra, gelatine e marmellate di agrumi deve essere riportata la dicitura:
“Frutta utilizzata: … g per 100 g di prodotto finito”
L’indicazione deve essere chiaramente leggibile e comparire nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.
Il decreto elimina invece l’obbligo specifico di indicare gli “zuccheri totali”, previsto dalla disciplina precedente. Rimane comunque obbligatoria l’indicazione “di cui zuccheri” all’interno della dichiarazione nutrizionale.
Restano inoltre valide tutte le informazioni generali previste per gli alimenti preimballati, tra cui:
- denominazione dell’alimento;
- elenco degli ingredienti;
- eventuali allergeni;
- quantità netta;
- termine minimo di conservazione;
- condizioni di conservazione, quando necessarie;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile;
- dichiarazione nutrizionale;
- lotto di produzione.
Quando aggiornare le etichette?
Le nuove disposizioni si applicano dal 14 giugno 2026.
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data, se conformi alle disposizioni precedentemente in vigore, possono continuare a essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Ogni modifica alla ricetta, alla quantità di frutta o alla denominazione di vendita può richiedere una revisione dell’etichetta. Testi obbligatori, percentuali e dichiarazione nutrizionale devono trovare il giusto spazio, rimanendo chiari e leggibili anche nei formati più piccoli.
Amonn Print affianca le aziende nella preparazione grafica e tecnica delle etichette, aiutandole a organizzare correttamente le informazioni ricevute e a trasformarle in un prodotto stampato funzionale, riconoscibile e di qualità.
Le informazioni contenute nell’articolo hanno carattere informativo e non sostituiscono una valutazione normativa specifica del singolo prodotto.
